Art. 2.

      1. All'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sedici anni»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. La concessione dei permessi premio può essere subordinata all'accettazione da parte del condannato ad essere assoggettato a procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

 

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