1. All'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sedici anni»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La concessione dei permessi premio può essere subordinata all'accettazione da parte del condannato ad essere assoggettato a procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».